Art. 7.

      1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - I progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati dal Governo, da ciascun membro del Parlamento e dagli organi ed enti ai quali l'iniziativa delle leggi sia conferita da legge costituzionale.
      Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».